Una sentenza di quelle destinate a creare un precedente. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso di Niccolò Sandri calciatore del Forte di Bibbona squalificato nel marzo scorso per 13 mesi per aver sputato contro il direttore di gara colpendolo al volto, annullando il provvedimento. Dopo la sentenza del giudice sportivo e il ricorso senza esito alla corte d’appello territoriale, è stato deciso di ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni, la Cassazione del Pallone dove gli avvocati Fabio Giotti titolare dell’omonimo studio ha curato anche i dettagli del passaggio di Maurizio Sarri dal Chelsea alla Juventus) e il collaboratore per il diritto sportivo Tommaso Cosi (nella foto), attaccante dello Sporting Cecina sono riusciti prima, a settembre, a ottenere dal presidente del Collegio Frattini la sospensione della squalifica facendo così ritornare a giocare Sandri, in attesa della sentenza. Sentenza che ha visto il successo della tesi degli avvocati Giotti e Cosi che hanno eccepito il fatto che il giocatore del Forte di Bibbona (il quale ha contestato l’addebito) non fosse mai stato ascoltato per non aver assunto la qualità di parte nel procedimento. e sostenuto che nel frattempo il nuovo codice di giustizia sportiva ha ridotto la pena per simili fatti. “Siamo in attesa delle motivazioni – spiega Tommaso Cosi – ma la sentenza di annullamento è una decisione che ci soddisfa in pieno”.
Di seguito il dispositivo della sentenza
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2019, presentato congiuntamente, in data17 aprile 2019, dalla ASD Forte di Bibbona Calcio e da un suo tesserato, il calciatore Niccolò Sandri, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana FIGC/LND n. 59 del 28 marzo 2019 (che ha irrogato, a carico del calciatore Sandri, la squalifica fino al 7 aprile 2020, oltre all’ammenda di € 2.000,00 a carico della ASD Forte di Bibbona Calcio in conseguenza di ulteriori comportamenti assunti da un altro tesserato), nella parte in cui ha respinto la richiesta di audizione del calciatore Niccolò Sandri per non avere lo stesso assunto la qualità di parte del procedimento (ex art. 44, comma 1.2, CGS FIGC) e nella parte in cui ha confermato la squalifica del medesimo giocatore fino al 7 aprile 2020, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il predetto C.R. Toscana FIGC-LND, pubblicata sul C.U. n. 55 del 7 marzo u.s., a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo u.s., “per avere [il Sandri, ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto”.
Annulla senza rinvio la decisione impugnata, nei sensi di cui in motivazione. Assorbito il cautelare. Spese compensate.