Alessio Sammurri non poteva giocare la prosecuzione dell’incontro Certaldo – Monterotondo per questo motivo il giudice sportivo ha inflitto la perdita della partita alla società rossoverde. Di seguito la sentenza:
Sciogliendo la riserva contenutanel Com. Uff. n. 35 del 5.12.2019; Con ricorso del 27.11.2019, di seguito a rituale preannuncio, la società Calcio Certaldo inoltra reclamo con il quale essa società segnala che l’U.S.D. Monterotondo aveva schierato nella gara in epigrafe il calciatore Alessio Sammuri, nonostante che lo stesso risultasse squalificato. Prima ancora di esaminare il merito dell’impugnazione, è opportuno ricostruire i termini della vicenda nella sua scansione temporale. 1) Il calciatore Alessio Sammuri, tesserato per il Monterotondo, veniva squalificato per una gara con Com. Uff. n. 30 del 14.11.2019. 2) Il 17.11.2019 si disputava la gara Calcio Certaldo-Monterotondo (senza la partecipazione del calciatore Sammuri), sospesa al 45′ minuto del primo tempo per ordinanza del Sindaco del Comune di Certaldo per chiusura impianti sportivi per allerta meteo. 3) Con Com. Uff. n. 32 del 21.11.2019 veniva disposta la prosecuzione della gara (”Girone C-11′ giornata di andata”) per il giorno 27.11.2019. 4) Il 27.11.2019 si disputava la prosecuzione della gara Calcio Certaldo/Monterotondo, alla quale prendeva parte il calciatore AlessioSammuri. Tutto ciò premesso questo G.S.T. ritiene il reclamo fondato e deve conseguentemente essere accolto. La reclamante, difatti, ha fatto buongoverno della normativa regolamentare. E’ indubbio infatti che, per effetto del Com. Uff. n. 41/A del 30.01.2019 della F.I.G.C. e della conseguente applicazione dal 1′.7.2019del nuovo testo dell’art. 30 del Regolamento della L.N.D., alla data del 27.11.2019 (disputa della prosecuzione della gara Calcio Certaldo/Monterotondo) il calciatore Alessio Sammuri ancora non aveva scontato la squalifica comminatagli il 14.11.2019. E’ altrettanto indubbio che il calciatore ha illegittimamente preso parte alla gara medesima, non potendo questa considerarsi ”gara” autonoma e diversa rispetto alla precedente ”gara” iniziata e sospesa il 17.11.2019. E’ agevole osservare, cosi’come peraltro espressamente rilevabile, che la gara Calcio Certaldo-Monterotondo valevole per la 11′ giornata del girone di andata del Campionato di Promozione, si è svolta in 2 frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con un unico rilievo sul piano degli effetti sportivi. Peraltro, che la gara (non si vede come altrimenti potrebbe definirsi) del 27.11.2019 abbia rappresentato una mera prosecuzione della stessa gara del 17.11.2019, risulta pienamente confermato da tutte, e non solo dauna, delle singole disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 41/A del 30.01.2019, laddove si prevede fra l’altro, in ordine alla prosecuzione delle gare interrotte: ”che i calciatori che erano squalificati per la prima partitanon possono essere schierati nella prosecuzione”. In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la condizione giuridico-sportiva in essere alla data della della gara sospesa: ed a quella data il calciatore Alessio Sammuri non era stato legittimamente schierato, così come non doveva esserlo in occasione della prosecuzione. Per questi motivi il G.S.T., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Certaldo di Certaldo (Firenze) ed infligge all’U.S.D. Monterotondo la sanzione sportiva della perdita della gara nonchè l’ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta); al calciatore Sammuri Alessio una ulteriore giornata di squalifica; al Dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Tinucci Mirko l’inibizione sino all’8.01.2020. Dispone non addebitarselatassa reclamo.