Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 23-01-2020 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Pratovecchio. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la gara sia stata giocata in modo irregolare a seguito di errore di natura tecnica commesso dal direttore di gara. Infatti, sostiene la reclamante, che al 35′ circa del primo tempo veniva concesso alla società Pratovecchio un calcio di rigore che veniva calciato e trasformato da proprio calciatore. Nell’occasione il direttore di gara annullava la rete a seguito di invasione dell’area di rigore da parte di un calciatore della squadra attaccante e concedeva un calcio di punizione contro la società Pratovecchio. Per tal motivo, ritiene la reclamante, che il D.G. ha contravvenuto alla regola 14 del giuoco del calcio che nel caso di specie prevede la ripetizione del tiro di rigore. Per quanto sopra esposto la Pol. Pratovecchio A.S.D. chiede che venga decretata la perdita della gara in esame alla società avversaria ed in ipotesi subordinata che la gara stessa venga ripetuta.
Ritiene questo Giudice di poter accogliere il reclamo solo nell’ipotesi subordinata. Dagli atti di gara e dal successivo supplemento di rapporto risulta che quanto sostenuto dalla reclamante corrisponde al vero: infatti nel descrivere i fatti il direttore di gara precisa che avendo visto un calciatore ospite entrare nell’area di rigore al momento del tiro, aveva annullato la rete concedendo erroneamente un calcio di punizione indiretto a favore della società Castiglionese. La società Castiglionese non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Dato atto quindi che il direttore di gara ha correttamente comunicato di aver commesso un errore tecnico, ciò in quanto nel caso di specie (rete segnata in circostanza di invasione dell’area di rigore da parte dell’attaccante) la regola 14 del giuoco del calcio dispone la ripetizione del tiro di rigore. Per tal motivo la gara si e’ quindi svolta in modo irregolare. P.Q.M. Il G.S.T. in accoglimento del reclamo presentato dalla Pol. Pratovecchio A.S.D. di Pratovecchio Stia (AR), dispone la ripetizione della gara a cura del Comitato Regionale Toscana. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.