Ricordando che, come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 52 di questo Comitato Regionale del 9 marzo u.s., il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in pari data, ha deliberato di sospendere, con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020, l’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale,
riteniamo opportuno e doveroso ribadire quanto stabilito dal DPCM nella tarda serata del 9 marzo al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Il caloroso e lungimirante invito alle Società da parte del Presidente Mangini ad astenersidall’effettuare allenamenti è superato dalle nuove misure introdotte con il predetto decreto con cui vengono vietate le sedute di allenamento per il calcio dilettanti, giovanile e di base.
Si riporta quanto disposto dall’articolo 3:
La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».