L’A.P.D. Fonte Bel Verde propone reclamo avverso la validità della gara in epigrafe lamentando la partecipazione irregolare del calciatore Magliozzi Leonardo nelle fila dell’Atletico Piazze, siccome squalificato. Questo G.S.T., constatato che detto giocatore era stato effettivamente colpito dalla sanzione della squalifica per una giornata causa recidiva di ammonizioni (come da Comunicato Ufficiale del 28.11.2019 Comitato Regionale Toscana) e ritenuto che il provvedimento disciplinare non è stato scontato, accoglie il reclamo. Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l’art. 19, comma 4 C.G.S. secondo cui le sanzioni inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionalisi scontano nelle competizioni di Coppa. La squalifica del Magliozzi, risalente alla precedente stagione sportiva nella Coppa Toscana di 2^ Ctg, non è stata, quindi, regolarmente scontata al momento della gara in argomento. Ne consegue l’accoglimento del gravame per come proposto dall’A.P.D. Fonte Bel Verde ed il non addebito della tassa.Per questi motiv i il G.S.T. accoglie il reclamo cosìcome proposto dall’A.P.D. Fonte Bel Verde di San Casciano dei Bagni (Siena), infligge: all’A.S.D. Atletico Piazze la sanz ione sportiva della perdita della gara per 0-3 escludendola conseguentementedal proseguo della Coppa nonché l’ammenda di Euro 350,00 (Trecentocinquanta/00); al calciatore Magliozzi Leonardo una ulteriore giornata di squalifica; al dirigente Accompagnatore Ufficiale sig. Tiezzi Marco l’inibizione sino al 25.10.2020. Ordina il non addebito della tassa