Il giudice sportivo ha accolto il reclamo del Capannoli San Bartolomeo presentato per la gara conro il ColleVica. Di seguito la sentenza.
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 25 del 15.10.2020;-il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. A.S.D. Capannoli San Bartolomeo, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Collevica utilizzato il calciatore Arbulla Alessandro con a carico una squalifica. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato sarebbe stato colpito da una sanzione allo stesso comminata nel Com. Uff. n° 51 del 5/03/2020 del C.R.T. In virtù di quanto precede la società A.S.D. Capannoli San Bartolomeo chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.. Accertato che al calciatore Arbulla Alessandro (Soc. Collevica) nel Com. Uff. n° 51 del 5/03/2020 del C.R.T. alla pagina 2515 è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in ammonizione; rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che Arbulla Alessandro è stato inserito nella distinta presentata dalla Soc. Collevica ed ha preso parte alla gara; verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte di Arbulla Alessandro (Soc. Collevica). Rilevato che in base al comma 6 dell’art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa. Tutto ciòpremesso, questo Giudice Sportivo delibera di accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. Capannoli San Bartolomeo di Capannoli (Pisa) e di infliggere, pertanto, alla Soc. Collevica la punizione sportiva della perdita della gara con il conseguente risultato: CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO –COLLEVICA 3-0 , di infliggere al calciatore Arbulla Alessandro della Soc. Collevica una ulteriore giornata di squalifica; di infliggere alla Soc. Collevica l’ammenda di Euro 350,00; di infliggere al Sig. Vergamini Francesco, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l’inibizione sino al 13.12.2020; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Capannoli San Bartolomeo.