Eccellenza, partita persa al Tuttocuoio

Il Giudice Sportivo ha decretato la sconfitta per 0-3 del Tuttocuoio in merito alla partita non disputata con il San Miniato per responsabilità oggettiva della società ospitante. Di seguito il testo della sentenza.

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato come in merito alla presente decisione appaia determinante il contenuto del
referto arbitrale, documento connotato da fede privilegiata che non può essere disatteso (art. 61 C.G.S.) ;
ricordato come, nello specifico, in ordine al giudizio della inidoneità del campo, per intemperie o altre cause di forza
maggiore, la competenza sia esclusiva dell’arbitro designato a dirigere la gara;
preso atto che, nel referto arbitrale in esame il direttore di gara ha testualmente dichiarato che la gara non è iniziata per i
seguenti motivi: “la gara non è stata disputata poiché nonostante il terreno di gioco fosse praticabile, nessuna linea
risultava visibile.”. Successivamente, nell’apposito supplemento al referto arbitrale specificatamente richiesto da questo
Giudice Sportivo, per meglio chiarire gli eventi, il direttore di gara precisava quanto segue: “… ho accordato un tempo di
attesa entro il quale la società ospitante avrebbe dovuto provvedere alla nuova segnatura del terreno di
gioco…..decidevo di accordare il massimo tempo previsto dal regolamento: pari ad un tempo di gara, 45 minuti in questo
caso.” Dunque, per il direttore di gara l’incontro non si è potuto disputare solo per l’impossibilità di tracciare il terreno di
gioco secondo le prescrizioni regolamentari. A tal proposito, se pur superfluo, giova ricordare che la Società ospitante è
responsabile del regolare allestimento del campo di gioco e che il giudizio sullo stesso è di esclusiva competenza del
direttore di gara (regole nº1 e nº5 del Regolamento del Giuoco del Calcio). Tutto ciò considerato, occorre ora accertare
se la società ospitante ha fatto tutto il possibile per tracciare il terreno di gioco al fine di consentire l’inizio della gara
oppure se nella fattispecie si rilevano delle omissioni che, in qualche modo, hanno contribuito alla decisione dell’arbitro
di non far disputare la gara.
Sicuramente dal contenuto del referto arbitrale emerge la volontà della società ospitante di tracciare il terreno di gioco,
però nello stesso tempo non si evince un comportamento particolarmente previdente e scrupoloso in ordine ad una
regolamentare tracciatura delle righe che avrebbe dovuto indurre i dirigenti del Tuttocuoio a verificare in anticipo le linee
di demarcazione del campo di gioco, l’efficienza della macchina in dotazione e la sufficiente disponibilità del materiale
necessario per assolvere a tale adempimento. Si ritiene, pertanto che, dal contenuto del referto arbitrale e dalla ricostruzione degli eventi non risulti, comunque, che la
gara non è stata disputata per causa di forza maggiore di rilevanza eccezionale, ma per la responsabilità oggettiva della
società ospitante che, nonostante la disponibilità mostrata nei confronti del direttore di gara, non si può dire che si sia
adeguatamente organizzata ed adoperata, preventivamente e fattivamente, con ogni mezzo necessario ed idoneo
finalizzato a consentire una sufficiente segnatura delle linee del terreno di giuoco, superando l’obiettiva, ma non
insuperabile difficoltà connessa alla situazione meteorologica di quella giornata.
Per questi motivi, il G.S.T. visto l’art. 10, comma 1, del C.G.S., applica all’A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. di Ponte a Egola
San Miniato (PI) la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.

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