Status quo. Alla fine il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di andare avanti con lo stesso numero di quote in serie D, Eccellenza e Promozione. Dopo un lungo dibattito, nei giorni del Torneo delle Regioni, tra idee contrapposte, chi voleva l’azzeramento e chi invece il mantenimento, si è scelto di proseguire con lo stesso numero, una sorta di norma transitoria in attesa della prossima stagione in cui non ci saranno più i giovani per l’abolizione del vincolo. Con una distinzione, mentre in serie D tra i quattro under dovrà essere schierato anche un 2005, in Eccellenza e Promozione questo obbligo non ci sarà (un 2003 e un 2004). In più al contrario delle stagioni precedenti il Comitato Regionale Toscana ha optato per le due quote nei due massimi tornei regionali senza la facoltà di aggiungere la terza. Di seguito il comunicato ufficiale.
Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all’età, per le gare dell’attività ufficiale della Stagione Sportiva 2023/2024, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D, ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie D, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:
SERIE D: Nato da 1.1.2003 uno; Nato da 1.1.2004 due; Nato da 1.1.2005 uno
ECCELLENZA: Nato da 1.1.2003 uno; Nato da 1.1.2004 uno
PROMOZIONE: Nato da 1.1.2003 uno; Nato da 1.1.2004 uno
Le Società hanno l’obbligo di rispettare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.
Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l’applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di
Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente. L’inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione
della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.