Il giudice sportivo Cleto Zanetti ha accolto il reclamo della Larcianese infliggendo partita persa (0-3) a tavolino alla Lunigiana Pontremolese per la posizione irregolare di Mirko Gabrielli. Di seguito la sentenza:
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 48 del 18.01.2024; L’U.S.D. Art. Ind. Larcianese propone reclamo avverso la regolarità della gara Lunigiana Pontremolese/Art. Ind. Larcianese disputata per il Campionato di Promozione, il 14 gennaio 2024 e terminata con il risultato di 2 – 1. Lamenta l’U.S.D. Art. Ind. Larcianese che il G.S.D. Lunigiana Pontremolese aveva schierato nella suddetta gara il calciatore Gabrielli Mirko in posizione irregolare in quanto il predetto, pur essendo stato squalificato per una giornata, con provvedimento di questo Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 20 aprile 2023, relativo all’ultima gara del Campionato di Promozione Play Off era ancora in posizione irregolare.
In relazione a ciò l’U.S.D. Art. Ind. Larcianese chiede applicarsi l’art. 10, comma 6 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. La società Art. Ind. Larcianese presentava rituali memorie ex art. 67 comma 7) C.G.S. con le quali, pur ammettendo la propria responsabilità, chiedeva di respingere il ricorso adducendo ragioni di buona fede e, viceversa, lamentava un comportamento contrario ai principi di
correttezza e lealtà sportiva della società reclamante che avrebbe agito al solo fine di trovare un vantaggio diretto. Tali considerazioni sono destituite di fondamento in quanto non trovano riscontro nelle norme del C.G.S. che, di contro, ben regolamentano la fattispecie dell’impiego della posizione irregolare dei calciatori con precise sanzioni conseguenti. Ciò premesso, si rileva come la richiesta della reclamante debba essere accolta. Deve osservarsi che il calciatore squalificato si trova
in posizione irregolare finché non sconta la squalifica e, quindi, con la sua partecipazione vizia ogni gara alla quale ha preso parte, fosse questa anche l’ultima di una lunga serie di gare. Il principio cd. della perpetuatio sanzionatoria è del resto assai noto per esser posto in discussione. Del resto la formulazione dell’art. 21comma 6 C.G.S. è talmente chiara e precisa che non ha bisogno di una
maggiore illustrazione: le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Va rilevato, infatti, che il calciatore in argomento pur non impiegato in campo nella gara Lunigiana Pontremolese/Alleanza Giovanile del 24.09.2023 per
squalifica relativa all’ espulsione dal campo nella precedente 1^ gara del Campionato del 17.09.2023 ha preso anche parte alle gare disputate il 1.10.2023, 8.10.2023, 18.10.2023, 22.10.2023, 29.10.2023, 1.11.2023, 12.11.2023, 18.11.2023, 26.11.2023, 3.12.2023,
10.12.2023, 17.12.2023, 23.12.2023, 7.01.2024 e a quella in esame del 14.01.2024.
Il calciatore Gabrielli Mirko quindi non avrebbe dovuto partecipare alla gara di Campionato del 17.09.2023 con il G.S.D. Lunigiana Pontremolese e, pertanto, non avendo scontato la squalifica in detta gara né in quelle successive si è trovato in posizione irregolare anche nella gara di cui alla presente decisione. Ad abundantiam, osserva questo Giudice che, anche nel caso si volesse ritenere che il giocatore avesse scontato nella 2^ giornata di campionato la sanzione inflittagli nel com. uff. 78 del 20.04.2023, la posizione dello stesso sarebbe rimasta comunque irregolare, sulla base del mancato rispetto del principio dell’automatismo sanzionatorio derivatogli dall’espulsione dal campo nella prima gara di campionato del 17.09.2023 con la squalifica ulteriore di una giornata. Alla luce diqueste considerazioni e dei riscontri effettuati nell’esame delle gare relative al girone A del Campionato di Promozione nel periodo 17.09.2023/14.01.2024 si evidenzia come al Gabrielli sia rimasto comunque un residuo di squalifica da scontare per una giornata, per
cui a norma di quanto prescritto dall’art. 10, comma 6, lettera a) C.G.S. e in ossequio al principio della perpetuatio sanzionatoria, questo Giudice Sportivo Territoriale DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Lunigiana Pontremolese di Pontremoli (MS)la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto del reclamo con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di Euro
400,00 (Quattrocento/00). Infligge al calciatore Gabrielli Mirko UNA ulteriore giornata di squalifica di Campionato, al dirigente accompagnatore ufficiale del G.S.D. Lunigiana Pontremolese Sig. Barontini Alessandro l’inibizione sino al 18.02.2024. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone restituirsi la tassa versata.
LA NUOVA CLASSIFICA DEL GIRONE A DI PROMOZIONE: Lun. Pontremolese 40; Viareggio 39; Real Cerretese 37; Int. Monsummano, Lampo Meridien 32; San Piero a Sieve 31; Casalguidi 30; Castelnuovo 29; Pietrasanta, Luco, Larcianese 28; Viaccia 26; San Marco Avenza 21; Settimello 20; Dicomano 14; Maliseti Seano 13; Pieve Fosciana 9.