Per un ritardo di due minuti nel presentare la domanda, l’Argentario si è visto dichiarare inammissibile il preannuncio di reclamo nei confronti del Venturina che aveva effettuato sei cambi nel corso della gara vinta per 2-0 dai biancocelesti livornesi. Di seguito la sentenza del giudice sportivo.
Avverso la regolarità e l’esito della gara della gara Venturina/Argentario del 28.04.2024, ha proposto reclamo a questo giudice la S.S.D. Argentario, però prima di entrare nel merito delle censure proposte, questo Giudice Sportivo Territoriale deve rilevare una situazione di inammissibilità della impugnazione che preclude la valutazione del contenuto delle doglianze avanzate. Ed invero il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardività , ai sensi delle disposizioni riportate nel comma 1 1º cpv. del Com. Uff. n. 156/A del 2.02.2024 (Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate dei Campionati Regionali della L.N.D.). Con tale comunicato è stato disposto che le impugnazioni devono essere preannunciate entro le ore 11 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. Nel caso di specie si è proceduto all’invio di un preannuncio di ricorso tardivamente (ore 11,02 del 29.04.2024) rispetto ai termini di cui al ricordato Comunicato ufficiale.
In relazione a quanto precede, il G.S.T., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Argentario di MonteArgentario (Grosseto) e dispone l’addebito della relativa tassa.