E’ una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella che oggi il giudice sportivo della Toscana ha deliberato accogliendo il reclamo del Pontassieve e infliggendo partita persa 0-3 al Marino Mercato Subbiano. Secondo il giudice il comportamento dell’allenatore Guidotiti ha alterato il regolare svolgimento della gara. Di seguito il testo della sentenza.
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 19 del 12.9.2024; il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo della società Pontassieve Calcio, preceduto dal tempestivo preannuncio, entrambi notificati anche alla controparte, con il quale si chiede l’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-3, ex art. 10 comma 5 del C.G.S. in danno della società Marino Mercato Subbiano per i fatti ivi descritti, consistiti nell’ingresso in campo dell’allenatore del Subbiano Sig. Alessio Guidotti, al 45° minuto del primo tempo regolamentare durante una azione di gioco interrompendo volontariamente la corsa di un calciatore avversario impegnato nella conduzione del pallone o, in ipotesi, la ripetizione della gara eccependo l’esistenza di un errore tecnico del Direttore di Gara per i motivi esposti in narrativa nel ricorso, dispone quanto segue.
Premesso che la gara si è conclusa sul campo con il risultato di 0-0; Il Direttore di Gara, nel proprio rapporto di gara, dà atto che al 45° minuto del primo tempo regolamentare veniva espulso l’allenatore del Marino Mercato Subbiano, Sig. Alessio Guidotti, poiché a gioco in svolgimento, durante un’azione d’attacco avversaria che vedeva il calciatore portare avanti il pallone da solo, il Sig. Guidotti entra sul terreno di gioco correndo per
circa 10 metri all’altezza della ¾ avversaria e si frappone tra il pallone e l’avversario sgambettandolo e facendolo cadere a terra.
Questo Giudice Sportivo ha sanzionato il tesserato Alessio Guidotti per l’espulsione subita con una squalifica sino al 25.10.2024 con la seguente motivazione, pubblicata sul C.U. 19 del 12.09.2024, a gioco in svolgimento, entrava indebitamente in campo con il chiaro intento di interferire con l’azione di un calciatore avversario e, nel riuscirvi, si rendeva colpevole di condotta gravemente antisportiva e comminava altresì una ammenda di 250 euro al Marino Mercato Subbiano quale società oggettivamente responsabile del contegno del proprio tesserato Guidotti Alessio che veniva meno ai principi di lealtà sanciti dall’art.4 del C.G.S..
Entrambi i provvedimenti non sono stati reclamati nei termini dagli interessati e pertanto sono da intendersi definitivi.
Rilevato che la società reclamante con il proprio ricorso chiede, in tesi, accertarsi che i fatti occorsi hanno influito sul regolare svolgimento della gara con conseguenza di disporsi la perdita della gara per 0-3 in danno del Marino Mercato Subbiano o, in ipotesi, accertare l’esistenza di un errore tecnico dell’Arbitro con domanda di ripetizione della gara; la reclamante formula specifica istanza istruttoria e procedurale, chiedendo che questo Giudice Sportivo acquisisca la documentazione filmata dell’episodio incriminato, ai sensi dell’art. 58 C.G.S. La società Marino Mercato Subbiano, ancorché ritualmente notificata del preannuncio e del successivo reclamo, non ha presentato alcuna memoria difensiva;
Si procede quindi all’esame nel merito del reclamo, partendo dall’istanza istruttoria, ex art. 58 C.G.S. che è meritevole di accoglimento.
Osserva infatti questo G.S.T. che tra i documenti allegati al reclamo vi sono anche le dichiarazioni della società Marino Mercato Subbiano che non contesta minimamente il fatto storico, già per come descritto dal Direttore di Gara e confermato dalle riprese video, tanto più che le sanzioni inflitte al tesserato ed alla società, per il medesimo fatto, non sono state reclamate e sono pertanto passate in giudicato. Tenuto altresì conto del risalto mediatico della vicenda, per cui il medesimo video di cui si chiede l’acquisizione agli atti è già stato utilizzato e distribuito dalle principali testate giornalistiche italiane sin dai giorni immediatamente successivi alla gara, con una ragionevole attendibilità sulla genuinità delle riprese video. Quest’ultimo si rende necessario e utile ai fini della migliore valutazione possibile di questo Giudice Sportivo dell’inquadramento del fatto soprattutto in ordine agli effetti incidenti sul giudizio di regolarità della gara; per tali ragioni se ne dispone l’acquisizione.
Il G.S.T., difatti, con la presentazione del ricorso da parte dell’A.S.D. Pontassieve è chiamato ad esprimersi sugli effetti di quel comportamento sul regolare svolgimento della gara. Le argomentazioni svolte da parte ricorrente esprimono chiaramente una richiesta di giustizia sportiva per sanzionare adeguatamente l’intervento dell’allenatore che, col suo ingresso in campo per interrompere una azione di gioco della squadra avversaria, avrebbe alterato il regolare svolgimento della gara e soprattutto – se non adeguatamente sanzionato – tale fatto potrebbe costituire un pericoloso precedente rispetto ad una situazione del tutto eccezionale, e che tale deve rimanere, di cui non vengono ricordati episodi analoghi occorsi in passato.
E’ doveroso ricordare che l’intervento del Giudice Sportivo per decretare la sanzione della perdita della gara è dettagliatamente previsto e disciplinato dall’art. 10 del C.G.S. al cui primo comma prevede che la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbianoinfluito sul regolare svolgimento di una gara è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3. Va da sé che la decisione sull’esito della gara deve essere attentamente valutata e ponderata, nei limiti previsti dal Codice di Giustizia
Sportiva, affinché costituisca extrema ratio rispetto al risultato conseguito sul campo ed avvenga dopo una attenta valutazione dei fatti o situazioni occorse per determinare se ed in quale misura possano aver influito sul regolare svolgimento della gara e, più in generale, sulla regolarità dei campionati. Dalle immagini acquisite si ha la conferma che l’ingresso in campo dell’allenatore sia avvenuto in modo del tutto consapevole e
volontario, finalizzato ad interrompere l’azione del calciatore avversario, che stava conducendo il pallone senza alcun difensore della squadra avversaria a stretto contatto con lui, nell’ambito di una azione d’attacco potenzialmente pericolosa per il Marino Mercato Subbiano.
Ritiene questo G.S.T. che il comportamento dell’allenatore Alessio Guidotti, che ha volontariamente deciso di entrare sul terreno di gioco col chiaro intento, poi riuscito, di interrompere un’azione di gioco avversaria, evidentemente dallo stesso ritenuta pericolosa per la propria squadra, ha violato il regolamento del Giuoco del Calcio ma soprattutto ha alterato quell’azione e, di conseguenza, i potenziali esiti sportivi che ne sarebbero potuti derivare secondo il fisiologico svolgimento, con fatti che avrebbero potuto incidere in termini disciplinari in danno dei calciatori impiegati in quel frangente o sul risultato parziale della gara. Non è necessario comunque che questo G.S.T. faccia valutazioni prodromiche su quello che sarebbe potuto accadere, essendo sufficiente, per valutare l’applicazione della sanzione richiesta, stabilire se l’ingresso in campo di un allenatore, quale tesserato presente in panchina con una specifica abilitazione e funzione, per fermare volontariamente l’azione della squadra avversaria col punteggio sullo 0-0 sia un fatto sportivo grave ed inaccettabile, tanto per gli effetti sul naturale svolgimento della gara che per il ruolo ricoperto dall’Allenatore, e come tale l’intervento
del Giudice Sportivo debba essere volto anche tutelare e preservare lo spirito del gioco, che deve essere improntato al massimo rispetto dei principi superiori di lealtà sportiva ancor prima dell’osservanza delle singole norme regolamentari.
Nel caso di specie, pertanto, poiché è inequivocabile l’intervento volontario dell’allenatore ed eterodiretto a fermare la corsa del giocatore avversario, si deve ritenere che lo stesso allenatore abbia voluto sostituirsi e/o aggiungersi ai propri calciatori per preservare gli stessi da possibili conseguenze disciplinari e in ogni caso preservare il risultato in quel momento di pareggio. Con tale condotta si è alterato il naturale equilibrio in campo tra i soli competitori ammessi assumendo su di sé le conseguenze disciplinari dell’intervento compiuto, tanto che difatti è stato immediatamente e correttamente espulso dal campo dal Direttore di Gara, dando luogo ad una grave violazione dei principi fondamentali del gioco del calcio.
Orbene, nel comportamento volontario tenuto dall’Allenatore in quelle circostanze e col risultato ancora in equilibrio, si ravvede quel tentativo, poi concretizzato, di alterare il regolare svolgimento della gara fuori dai canoni regolamentari e della lealtà sportiva. E’
doveroso pertanto intervenire adeguatamente per reprimere e prevenire tali situazioni anche riguardo ai loro effetti sulla regolarità della gara e non soltanto riguardo al comportamento disciplinarmente scorretto del tesserato, con gli ulteriori strumenti sanzionatori ed i rimedi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per i motivi sopra esposti, pertanto, il comportamento del sig. Alessio Guidotti ha integrato la fattispecie astratta e generica di quei fatti, non tassativamente indicati dal legislatore, che hanno influito sul regolare svolgimento della gara e per i quali il G.S.T. può decretare la sanzione della perdita della gara per 0-3 in danno della società oggettivamente responsabile dei fatti o situazioni causati dai propri tesserati.
Conforta, in questo senso, autorevole Giurisprudenza tra cui si cita una recente pronuncia della Corte Federale d’Appello Decisione/0022/CFA-2022-2023 che ben sottolinea quale sia il bene giuridico da tutelare laddove si debba intervenire con la sanzione della perdita della gara in sede disciplinare. Tutto ciò premesso, questo G.S.T., definitivamente pronunciando in esito alla gara in epigrafe, in accoglimento del primo e assorbente motivo di reclamo della società U.S.D. Pontassieve delibera di comminare alla società Marino Mercato Subbiano la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10 comma 1 e 5 lett. B) del C.G.S., nulla disponendo in questa sede in merito all’ammenda, essendo già stata comminata con provvedimento pubblicato sul C.U. quale società oggettivamente responsabile dell’infrazione commessa dal proprio tesserato Alessio Guidotti. Si ritiene inoltre non doversi disporre sulla domanda in ipotesi, visto l’assorbimento con la domanda principale, che è stata accolta.
Si ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.