Seconda Categoria, Corsagna otto punti di penalizzazione

Il Tribunale Federale Territoriale ha inflitto otto punti di penalizzazione al Corsagna per aver fatto giocare Cala Pereze Diosbel pur non essendo tesserato al torneo Juniores della provincia di Lucca in più gare. Di seguito il dispositivo della sentenza.

– Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione delle norme federali vigenti all’epoca dei fatti, a carico di: – Cala Perez Diosbel, Calciatore non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, al quale viene contestata la violazione di cui all’art.1 bis, c. 1 e 5 in relazione agli artt. 10, c.2 del C.G.S. con riferimento agli artt. 39 e 43, c. 1 e 6 delle N.O.I.F.; – Lucchesi Sabatino, Presidente, al quale vengono contestate le violazioni di cui agli artt. 1 bis, c. 1; 10, c. 2 del C.G.S. in relazione agli artt. 39; 43 c. 1 e 6; 61, c. 1 e 5 delle N.O.I.F.; – Cappelli Andrea e Citti Claudio, Dirigenti ai quali vien imputato di aver violato gli artt. 1 bis, c. 1; del C.G.S. in relazione agli artt. 39; 43 c. 1 e 6; 61, c. 1 e 5, delle N.O.I.F.; – Società A.S.D. Corsagna in applicazione di quanto disposto dall’art. 4 ai commi 1 e 2. del C.G.S.. La Società A.S.D. Corsagna, partecipante nella Stagione 2017 / 2018 al Torneo Juniores Provinciale della Provincia di Lucca ha utilizzato nella propria squadra il Calciatore Cala Perez Diosbel, non tesserato, nel corso delle gare disputate nei giorni: 7.10.2017; 14.10.2017; 28.10.2017; 3.2.2018; 10.2.2018; 24.2.2018; 10.3.2018; 17.3.2018, come emerso in sede di registrazione dei provvedimenti disciplinari sul sistema AS 400 da parte del C.R.T.. Gli eventi venivano segnalati alla Procura Federale la quale, acquisite le liste di gara, ha accertato altresì che la violazione di cui all’art. 61 delle N.O.I.F. – concernente la regolarità della posizione dei calciatori – è così avvenuta: – per la gara del 10.3.2018, da parte del Presidente Lucchesi Sabatino; – per le gare disputate nelle date del 7/10/2017; 17/3/2018, dal Dirigente Citti Claudio. – per le gare dei giorni 14/10/2017; 28/10/2017; 3/2/2018; 24/02/2018, dal Dirigente Cappelli Andrea. Osserva preliminarmente il Collegio pur avendo constatato che la violazione si é verificata anche in occasione della gara del 10/2/2018 (gara Barga / Corsagna) non ha proposto alcun addebito nei confronti del Dirigente accompagnatore non essendo stato in grado di identificarne – sulla nota-gara della Società – il nome. A seguito di quanto accertato la Procura Federale ha, dapprima, notificato l’avviso di conclusione delle indagini ai tesserati ed ha posto all’esame di questo Tribunale il deferimento. Convocate le parti per la data odierna il Collegio osserva che nessuno dei tesserati deferiti si è presentato. La Procura Federale è invece presente nella persona del Sostituto Avvocato Marco Stefanini. In apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Federale, rilevato che la violazione compiuta è stata accertata “per tabulas”, chiede la conferma del deferimento e che, di conseguenza, il Collegio infligga le seguenti sanzioni: – Lucchesi Sabatino, in proprio e quale Presidente della Società inibizione per mesi 9 (nove); – Cappelli Andrea, Dirigente, mesi 5 (cinque) di inibizione; – Citti Claudio, Dirigente, inibizione per mesi 3 (tre); – Cala Perez Diosbel, Calciatore, la squalifica per 9 (nove) giornate di gara; – alla Società A.S.D. Corsagna, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 700,00 (settecento) oltre la penalizzazione di.punti 9 (nove) da applicarsi nel campionato di competenza. Chiuso il dibattimento il Collegio, in Camera di consiglio, afferma che la responsabilità della Società deve essere riferita a tutte le otto gare anche se per una di esse (Barga/Corsagna del 10.2.2.2018) non è stato possibile accertare il nominativo del Dirigente accompagnatore e, risultando le violazioni addebitate comprovate da idonea prova documentale, si pronuncia per l’accoglimento del capo di incolpazione. Determina le sanzioni tenendo in debito conto le decisioni in precedenza emessa nel medesimo caso di specie.

P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge ai tesserati di cui in premessa le seguenti sanzioni: – Lucchesi Sabatino, in proprio e quale Presidente della Società inibizione per mesi 8 (otto); – Cappelli Andrea, inibizione per mesi 5 (cinque); – Citti Claudio, inibizione per mesi 3 (tre); – Cala Perez Diosbel, Calciatore, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara; – alla Società A.S.D. Corsagna, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 700,00 (settecento), oltre la penalizzazione di punti 8 (otto), da scontarsi dalla Prima squadra nel corso del presente Campionato.

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