Il giudice sportivo Cleto Zanetti ha sciolto le riserve e ordinato la ripetizione della partita Castelnuovo Val di Cecina – Palazzi sospesa dall’arbitro al 47′ del primo tempo sul risultato di 1-2. Per il giudice la condotta del direttore di gara è tata affrettata.Di seguito la delibera.
“Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n .51 del 30.01.2025; -il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe dai quali si rileva come la stessa sia stata interrotta dall’Arbitro al 47º
del p.t. avendo ritenuto che la situazione in campo non fosse più gestibile; -tutto ciò premesso, va nuovamente affermato il principio secondo il quale la sussistenza delle ragioni che conducono alle decisione di interrompere la gara deve essere verificata con
riferimento ad un criterio oggettivo – e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara – e su tale determinazione può dunque esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva. Con riferimento alla situazione descritta in atti va rilevato come gli episodi accaduti sul campo e riassunti nel referto arbitrale non integrino situazione rispetto alla quale potesse considerarsi ineluttabilmente turbato l’andamento della gara e il normale svolgimento della condotta arbitrale. Gli episodi descritti (dai quali è stato possibile desumere solo la responsabilità di due dirigenti) non possono considerarsi di per sé prodromiche di una degenerazione nel comportamento degli atleti in campo, il cui contegno, se del caso, poteva essere sostenuto da una condotta arbitrale improntata – più che alla rinuncia – alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina. Da quanto descritto infatti in referto è evidente che l’arbitro non ha adottato alcun provvedimento prima di sospendere la gara; in particolare non ha richiamato il capitano della squadra ospite, né ha esibito cartellini gialli, né rossi verso i calciatori che gli si erano avvicinati minacciosamente. In definitiva, pertanto, la condotta del direttore di gara è risultata decisamente affrettata. In conclusione, questo Giudice Sportivo Territoriale ordina la ripetizione della gara Castelnuovo Val di Cecina/Palazzi Calcio relativa al Campionato di 2^ Categoria Girone H e trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per gli adempimenti di rito”.