Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Toscana ha deciso di infliggere a Monteverdi e Porto Azzurro partita persa (0-3) per la gara interrotta all’88’ pre rissa. Di seguito il testo della delibera.
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.58 del 27.02.2025; reclama l’U.S. Porto Azzurro avverso la regolarità della gara Monteverdi-Porto Azzurro disputata il 23.02.2025 e valevole per il campionato di seconda categoria. In particolare la reclamante sostiene che le maggiori responsabilità di quanto accaduto nel recinto di giuoco siano da addebitare alla società avversaria, i cui dirigenti hanno dato origine ad una rissa impedendo di portare a termine l’incontro, quando il risultato, al momento degli eventi, era in parità. Rileva infatti la società Porto Azzurro che all’88’ di gara, a seguito della loro realizzazione della rete di pareggio, dalla panchina del Monteverdi si erano introdotti in campo due dirigenti che aggredendo due propri calciatori facevano nascere un parapiglia generale tale da non permettere al D.G. il ripristino della condizione di normalità. Conclude, pertanto, chiedendo l’assegnazione della gara vinta
in ragione della minore responsabilità della società all’insorgere della zuffa e dell’assenza di responsabilità della stessa nell’aver causato il non proseguimento della gara. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. La reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente a ridimensionare il contributo causale dei propri tesserati, ponendo in evidenza, invero, il ruolo centrale avuto dalla panchina
del Monteverdi nella determinazione del fatto illecito. La società Porto Azzurro, in sostanza, individua nei componenti della panchina del Monteverdi come coloro che hanno dato vita al “parapiglia generale” con la reciproca aggressione fra calciatori con spintoni, schiaffi, pugni e calci, sostenendo, per questo, di aver minori responsabilità nella determinazione del fatto illecito e, anche in considerazione del pareggio sin lì ottenuto, di non aver responsabilità nel non aver consentito il proseguimento della partita. La tesi della reclamante viene smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con l’istruttoria. Occorre sul punto premettere che questo G.S.T. giudica sulla base degli elementi contenuti negli atti ufficiali, i quali hanno carattere primario nella gerarchia delle fonti di prova, e, per quanto occorrer possa, sulla base delle risultanze che emergono dal reclamo proposto. L’arbitro, infatti, al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto, ha descritto con dovizia di particolari la dinamica degli eventi, precisando che un notevole numero di tesserati delle due società avevano dato vita ad una violenta mischia con vie di fatto, cioè con calci, pugni, schiaffi e spinte,
rendendo di fatto impossibile, data la velocità delle azioni e il “parapiglia” generatosi, l’identificazione di tutti i tesserati coinvolti. Situazione che ha fatto venir meno la sicurezza all’interno del campo di giuoco e le condizioni di lealtà e probità sportiva necessarie. La descrizione effettuata dal D.G., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi, dettagli e circostanze utili nell’indagine conoscitiva di questo Giudice, in linea logica coerenti ed in antitesi con le difese della reclamante. Peraltro, è la stessa reclamante a riconoscere l’aver, alcuni propri calciatori, tenuto un atteggiamento violento nei confronti degli avversari, lontano dal poter essere interpretato alla stregua di un atto difensivo o integrativo di una fattispecie scriminante. E’ appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all’Arbitro circa la possibilità di continuare la gara in condizioni di regolarità si deve osservare che nella fattispecie concreta, la sospensione della gara deriva anche automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l’adozione delle formalità di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, emerge la piena responsabilità dei tesserati di ambedue le squadre per aver determinato con il proprio comportamento il venir meno delle condizioni per il proseguimento della gara. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Porto Azzurro di Porto Azzurro (LI), infligge ad ENTRAMBE le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Art. 10 comma 1 e 3 C.G.S.) nonché a ciascuna di esse, l’ammenda di euro 200 (Duecento/00) con
DIFFIDA fermi restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di calciatori, dirigenti e società pubblicati sul Com. Uff. n. 58 del 27.02.2025. Dispone addebitarsi all’U.S. Porto Azzurro la tassa di reclamo.