Il giudice sportivo ha accolto il reclamo del Monteroni avverso la regolarità ed esito della gara Castellina – Monteroni, infliggendo la sconfitta a tavolino al Castellina Scalo per 3-0
Di seguito la sentenza.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 39 del 02.01.2020; all’esito della gara Castellina Scalo-Monteroni, svoltasi il 22 dicembre 2019 in Castellina Scalo per il Campionato Regionale di 2′ Categoria, l’A.S.D. Monteroni si rivolge a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che l’avversaria aveva utilizzato, per una sostituzione avvenuta durante la gara, un calciatore, con la maglia n.13, privo di titolo perché non preventivamente inserito nella distinta consegnata all’arbitro. Il reclamo, essendo fondato, va accolto. E’ del tutto pacifico, per esplicito dettato normativo (art.61/3 N.O.I.F. e Regola 3 Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.) e per consolidato indirizzo giurisprudenziale che i calciatori non indicati preventivamente nella lista consegnata all’arbitro non sono legittimati a prendere parte all’incontro. Da cio’ ne discende che alla redazione delle liste ed alle eventuali operazioni successive di variazione o di completamentosono infatti tenute, in base al disposto di cui al comma 3 del sopra citato art. 61 N.O.I.F., esclusivamente le societa’ e nonl’arbitro cui, in proposito, non viene riconosciuta alcuna potestà di surroga. In conseguenza di ciò, tutte le irregolarita’ derivanti dal mancato rispetto delle formalità essenziali di cui sopra non possono che farsi risalire al soggettonormativamente obbligato che, solo, ne dovra’ poi rispondere in sede disciplinare. Del resto, come è ben noto, ciascuna società ha diritto di ottenere dall’Arbitro, prima dell’inizio della gara, la consegna di copia dell’elenco nominativo dei calciatoridella squadraavversaria. Il tutto finalizzato ad esigenze sia di controllo della regolarita’ di partecipazione alla gara dei singoli calciatori della squadra avversaria, sia di predisposizione delle eventuali contromisure sul piano tecnico-tatticouna volta conosciuta la formazione di detta squadra. La tassanon deve essere addebitata. Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Monteroni di Monteroni d’Arbia (Siena), infligge all’A.S.D. Castellina Scalo la punizione sportiva della perditaper 3-0 della gara Castellina Scalo/Monteroni del 22.12.2019. Ordina non addebitarsi la tassa.